Art. 7.
(Custodia della cassetta sonora).

      1. La cassetta sonora registrata, imballata con le modalità di cui all'articolo 6, deve essere nuovamente avvolta in carta idonea all'imballaggio unitamente ad una busta sigillata con timbro dell'ufficio e firme dei verbalizzanti e della persona sottoposta ad interrogatorio contenente una copia del verbale. Il pacco in tal modo ottenuto deve essere fornito di un numero progressivo del quale deve essere rilasciata ricevuta all'indagato o alla persona ad altro titolo ascoltata, e deve quindi, senza indugio, entro le ventiquattro ore successive, essere recapitato senza altra indicazione esterna diversa dal numero di riferimento e dalla indicazione dell'autorità depositante presso la procura della Repubblica competente per territorio in relazione al luogo di assunzione dell'interrogatorio o della sommaria raccolta di

 

Pag. 6

informazioni, per essere ivi custodita fino al compimento del giudizio o alla sua estinzione.